STATUTO ASSOCIAZIONE MAFALDA DONNE TRENTO APS

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE – OPERATIVITA’ – DURATA

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del Codice civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "MAFALDA - Associazione Donne Trento”.

L’Associazione ha sede legale in Trento, presso Grand Hotel Trento - Piazza Dante nr. 20. L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L’Associazione opera all’interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L’Associazione potrà istituire sezioni, o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA’
L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura, dell’arte, della formazione, dell’aggregazione sociale e della solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine, l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la partecipazione e la conoscenza di tematiche inerenti la cultura, l’arte e ogni altra forma di espressione sociale, in funzione dell’innalzamento della qualità della vita delle associate e di terzi ed, altresì, nel rispetto dei principi di aggregazione, confronto e condivisione.

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri su tematiche culturali, artistiche, sociali e solidaristiche;

- Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore di progetti di solidarietà sociale ed internazionale;

- Organizzare corsi e moduli formativi in materia artistico/culturale e sociale;

- Organizzare eventi e manifestazioni dirette alla valorizzazione della figura della donna in ambito culturale, artistico e professionale, quali concerti, mostre, rassegne e riproduzioni cinematografiche;

- Organizzare itinerari guidati presso luoghi di rilevante interesse artistico – culturale, storico e sociale;

- Raccogliere, catalogare, redigere e pubblicare, anche in forma elettronica e multimediale, materiale di carattere artistico – culturale e sociale;

- Collaborare con altre Associazioni ed organismi, operanti negli ambiti di utilità e di solidarietà sociale, anche per la realizzazione di programmi e progetti comuni;

- Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione può effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai fini istituzionali.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a proprie associate. E’, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti le associate, le cariche associative sono elettive e tutti le associate possono esservi nominate.


ART. 3 - SOCIE
L'Associazione è composta da Socie Fondatrici, Socie effettive e Socie onorarie.

Le socie fondatrici sono coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

Le socie effettive sono coloro che aderiscono all’Associazione, successivamente alla sua costituzione.

Tutte coloro che intendono fare parte dell'Associazione redigono domanda su apposito modulo, con volontà di collaborare ai fini del perseguimento degli obiettivi dell’Associazione.
L'ammissione a socia è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e, altresì, al versamento della quota associativa annuale, stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto e contro di esso è possibile presentare appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

L'ammissione a socio non è preclusa alle persone di genere maschile e l’impiego del termine “socie” è sempre riferito anche ai possibili soci di genere maschile. Non è quindi prevista, in termini di adesione, e di esercizio dei diritti e doveri dei soci, alcuna discriminazione di genere. Non è, altresì, determinata alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione, ivi compreso l’esercizio delle cariche sociali.
L’adesione all’Associazione è prevista a tempo indeterminato e non può essere prevista per un periodo temporaneo, fermo il diritto di recesso. E’, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E’, inoltre, garantita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Le associate hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nonché di prendere visione dei documenti interni dell’Associazione, estraendone copia a proprie spese, e di essere informate su tutte le attività e le iniziative dell’Associazione. In particolare, le socie hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

La Socia cessa di appartenere dall'Associazione:
o per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata, inviata alla Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto immediato.
o per morosità, in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno.
o per esclusione, deliberata dalla maggioranza delle componenti il Consiglio direttivo, contro la socia che danneggia l'immagine del sodalizio, ovvero che abbia provveduto alla violazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali. Contro il provvedimento di esclusione, motivato, la socia esclusa può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, la socia interessata si intende sospesa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La qualifica di socia onoraria è conferita dal Consiglio Direttivo. Le socie onorarie non provvedono al versamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto e possono partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

-  quote associative ed eventuali contributi degli associati;

- donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati ed ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;

- contributi di enti pubblici, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi resi in favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al funzionamento dell’Associazione;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

E’ vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti ed impiegati a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART. 5 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.


ART. 6 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le socie in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dalla Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa è, altresì, convocata dalla Presidente su richiesta motivata di almeno un terzo delle consigliere, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo delle socie che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tali casi, la Presidente vi provvede entro i successivi trenta giorni.

L’Assemblea è presieduta dalla Presidente e, in caso di assenza di quest’ultimo, dalla Vice Presidente; in mancanza, viene nominato il Presidente di Assemblea tra le socie presenti.

L’Assemblea è convocata con avviso scritto inviato a tutte le socie, anche se sospese o in attesa di giudizio, almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione, della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno. E’ prevista la seconda convocazione, da fissare almeno il giorno successivo alla prima convocazione. In difetto di convocazione formale, ovvero in violazione dei termini di preavviso, si intendono valide le Assemblea ove saranno presenti, o per delega, tutte le socie.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

-  elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo;

- approva e modifica gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione, pronunciati dal Consiglio Direttivo;

- delibera su ogni altro argomento che rientri nelle competenze ordinarie dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza di almeno la metà più uno delle socie e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle stesse. In seconda convocazione, è ammesso il voto favorevole della maggioranza di qualunque numero delle socie presenti.

L’Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;

- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per l’approvazione delle modifiche statutarie, è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti delle socie e si richiede il voto favorevole della maggioranza delle stesse. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno delle socie e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle stesse.

Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.

Ciascuna socia ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o mediante delega scritta. Ogni socia può rappresentare in Assemblea altre socie con un massimo di n. 2 deleghe scritte.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le consigliere non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede per voto palese, o a scrutinio segreto quando è fatta richiesta da parte di almeno un decimo delle socie presenti.

E’ previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2538, comma 2, del Codice civile ed è espressamente escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono riassunte in un verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria verbalizzante. I verbali assembleari sono contenuti e conservati nel Libro verbali dell’Assemblea dei soci.


ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri, dispari, scelti tra le socie dall'Assemblea generale.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno la Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria con funzioni di Tesoriera. Le figure di Segretaria e di Tesoriera possono essere attribuite a due consigliere diverse, ovvero la carica di Tesoriera può essere assolta dalla Vice Presidente.

La Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituita dalla Vice Presidente, ovvero dalla Segretaria. La Presidente presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali degli organi sociali e, in caso di urgenza, assume le competenze dello stesso Consiglio Direttivo, cui richiede, previa convocazione, relativa ratifica.  La Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altre consigliere, mediante procura generale o speciale.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegata dalla Presidente.
La Segretaria cura l'esecuzione delle deliberazioni della Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni assembleari e consiliari, conserva i Libri sociali, attende alla corrispondenza e riscuote le quote associative. Se titolare della carica di Tesoriera, la Segretaria provvede alla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell’Associazione, cura la redazione del bilancio consuntivo annuale ed opera, insieme alla Presidente, ovvero su mandato di quest’ultima, con banche e uffici postali, ivi compresa la possibilità di accendere o estinguere conti correnti, effettuare prelievi e firmare, disgiuntamente dalla Presidente, per importi il cui limite è fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce per intervento della Presidente, per iniziativa di quest’ultima, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo delle consigliere. In tale caso, la Presidente provvede alla convocazione entro i successivi trenta giorni.

La convocazione viene fatta per iscritto a tutte le consigliere entro il termine di almeno cinque giorni prima della riunione, indicando il luogo della riunione, la data e l’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, ovvero in caso di inosservanza dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti le consigliere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in mancanza dalla Vice Presidente o, in assenza di quest’ultima, dalla consigliera più anziana.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno la maggioranza delle consigliere e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle stesse. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomine o di questioni riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre causa, una o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla relativa sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. In mancanza, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione dei mancanti. Le consigliere cooptate o sostituite rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria verbalizzante, e conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - BILANCIO

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale, da sottoporre all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socia.

ART. 9 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria, ai sensi dell’articolo 6 del presente statuto.

L’Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ai fini della devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo successivo alla liquidazione.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme del Codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. L’Associazione si conformerà, altresì, alla Legge 6 giugno 2016, n.106 e al Decreto Legislativo n.117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, ed ai successivi decreti attuativi.